Legge Fallimentare - aggiornata al 01 Gennaio 2017

TITOLO V Della Liquidazione Coatta Amministrativa

Art. 201. Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Chiudi


Stampa articolo

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.